ATTO COSTITUTIVO
Art. 1
Istituzione
1. Presso l’Università degli Studi di Macerata è costituito il Centro interdipartimentale di ricerca finalizzata denominato “Laboratorio Fausto Vicarelli”.
Art. 2
Finalità
1. Il Centro ha come oggetto di interesse primario il rapporto fra credito, industria e finanza. Sui predetti temi il Centro promuove e organizza, eventualmente in collaborazione con altri organismi, le seguenti attività: studi e ricerche; convegni e seminari scientifici; incontri fra studiosi, operatori economici e esponenti della realtà sociale e politica; iniziative di divulgazione dei risultati delle proprie attività; la formazione sia di giovani studiosi sia di operatori economico-sociali; la collaborazione internazionale con organismi aventi scopi analoghi e scambi con studiosi di altri paesi.
2. Per il perseguimento delle sue finalità il Centro privilegia l’uso di un approccio interdisciplinare e la collaborazione con istituzioni, enti e associazioni attivi negli ambiti di ricerca di interesse del Centro.
3. Il Centro si dota di una pagina integrata nel sito di Ateneo per dare visibilità e promozione alle proprie iniziative e finalità, e per favorire le attività di collaborazione con studiosi e ricercatori di altri atenei.
Art. 3
Sede
1. Il Centro ha la propria sede presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Macerata.
Art. 4
Componenti
1. Il Centro è costituito con la partecipazione stabile di almeno dodici professori e/o ricercatori dell’Università degli Studi di Macerata che ne facciano richiesta afferenti al Dipartimento di Economia e Diritto, al Dipartimento di Giurisprudenza, al Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali, al Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia.
2. Essi costituiscono il Consiglio degli aderenti al Centro e potranno successivamente ammettere altri studiosi dell’Università degli Studi di Macerata interessati ad avviare attività di ricerca sulle tematiche oggetto del laboratorio, oltre che esperti e personalità italiane e straniere di particolare prestigio.
Art. 5
Personale tecnico amministrativo
1. Alle attività amministrative necessarie allo svolgimento dei programmi del Centro provvede il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento di Economia e Diritto.
Art. 6
Organizzazione
1. Il Centro si avvale di:
a) un Coordinatore;
b) un Consiglio degli aderenti al Centro.
Art. 7
Il Coordinatore
1. Il Coordinatore è un professore di ruolo o ricercatore; viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio degli aderenti al Centro in apposita seduta, previa convocazione del Direttore del Dipartimento presso il quale il Centro ha sede amministrativa; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Nel caso di impedimento temporaneo, il Coordinatore è sostituito dal professore più anziano in ruolo, membro del Consiglio.
2. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede le sedute del Consiglio degli aderenti;
a) coordina e promuove le attività del Centro;
b) sottoscrive le richieste di reperimento dei finanziamenti;
c) predispone il programma delle attività del Centro ed elabora il budget di entrate e uscite relative all’anno finanziario di competenza;
d) predispone, al termine dell’esercizio, una relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle spese sostenute, da trasmettere al Consiglio di amministrazione.
Art. 8
Il Consiglio degli aderenti
1. Il Consiglio degli aderenti è composto secondo quanto previsto dall’articolo 4 commi 1 e 2.
2. Il Consiglio degli aderenti al Centro è convocato dal Coordinatore. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) elegge il Coordinatore;
b) approva, su proposta del Coordinatore, il programma di attività e il relativo piano di spesa;
c) approva il budget di entrate e uscite relative all’anno finanziario di competenza e la relazione sulle attività svolte nell’esercizio precedente, predisposti dal Coordinatore a norma dell’articolo 7, da sottoporre a ratifica del Consiglio del Dipartimento presso cui il Centro ha la propria sede amministrativa;
d) delibera sulle proposte di attività;
e) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Coordinatore.
4. Il Consiglio è convocato almeno una volta all'anno per l’approvazione del programma delle attività del Centro, del budget preventivo e del rendiconto consuntivo. è altresì convocato ogni volta che il Coordinatore lo reputi necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.
Art. 9
Risorse finanziarie e gestione amministrativo-contabile
1. La gestione amministrativo-contabile dei fondi necessari per l’attività del Centro è affidata al Dipartimento di Economia e Diritto. I fondi necessari per l’attività del Centro, contabilizzati nel budget del Dipartimento, sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili intestate al Centro.
2. Il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
a) finanziamenti che otterranno i progetti di ricerca presentati dai suoi componenti;
b) liberalità e contributi da parte di privati e di enti pubblici, fondazioni, aziende di credito, locali, nazionali e internazionali;
c) eventuali introiti relativi alla vendita di pubblicazioni proprie o delle quote di adesione alle attività formative;
d) eventuali finanziamenti stanziati dai dipartimenti.
Art. 10
Durata
1. Il Centro ha durata illimitata. In caso di cessazione delle attività le risorse in uso restano totalmente acquisite dal Dipartimento di Economia e Diritto.