Statuto
Art. 1. ISTITUZIONE
- Presso l'Università degli studi di Macerata è costituito, su iniziativa del Dipartimento di Economia e Diritto, del Dipartimento di Giurisprudenza, del Dipartimento di Scienze della Formazione, Beni culturali e Turismo. del Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali il Centro di ricerca Interdipartimentale denominato “Centro di Ricerca per la Valutazione delle Politiche Territoriali”.
Art. 2. FINALITA’
- Il Centro interdipartimentale persegue finalità conoscitive, descrittive, interpretative, propositive, formative ed educative (ricerca applicata, in particolare, con riferimento alle opportunità di sviluppo territoriale).
- Il Centro agisce quale catalizzatore e promotore di attività di ricerca su temi collegati alle politiche territoriali.
- Il Centro dedica particolare attenzione alle politiche territoriali successive ad eventi di calamità.
- Sono finalità specifiche del Centro:
- lo svolgimento di ricerche transdisciplinari sul tema della dinamica delle connessioni fra i luoghi e le relazioni sociali, il patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico, i sistemi produttivi locali, gli assetti istituzionali;
- la promozione di metodiche innovative di indagine riguardanti i nessi tra eventi naturali, società e territorio, attraverso l’adozione di approcci multifocali;
- la progettazione di strategie sostenibili con riferimento delle conseguenze sul territorio degli eventi di calamità e delle politiche successive di rivalorizzazione territoriale che ne possono seguire, in riferimento a molteplici dimensioni e diverse leve: antropologica, archeologica, tecnologica, culturale, sociale, demografica, tributaria ed economica;
- l’elaborazione di scenari e linee strategiche di intervento e valorizzazione del territorio, anche in sinergia con le iniziative già previste dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne.
- Gli obiettivi del Centro sono realizzati mediante le seguenti attività:
- la ricerca empirica, teorica e applicativa;
- la promozione della partecipazione dei docenti dell'Ateneo a bandi di ricerca europei o nazionali attraverso lo sviluppo di analisi e progetti connessi alle politiche territoriali;
- l’attivazione e il mantenimento di rapporti e di forme di collaborazione con enti pubblici e privati e con istituzioni similari in Italia e all'estero;
- la promozione o partecipazione diretta a convegni, seminari, cicli di conferenze, mostre, pubblicazioni, corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, summer school;
- l'istituzione di borse di studio.
- Il Centro si dota di una pagina web integrata nel sito di Ateneo per dare visibilità e promuovere le proprie iniziative e finalità.
Art. 3. SEDE
- Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Economia e diritto dell'Università degli Studi di Macerata.
Art. 4. COMPONENTI
- Il Centro è costituito con la partecipazione stabile di almeno 12 docenti, professori e ricercatori, dell'Università degli Studi di Macerata che ne facciano richiesta.
- Fanno parte del Centro i professori e i ricercatori dell'Università degli Studi di Macerata incardinati nel Dipartimento di Economia e Diritto, nel Dipartimento di Giurisprudenza, nel Dipartimento di Scienze della Formazione, beni culturali e Turismo, nel Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali.
- I membri del Centro costituiscono il Consiglio degli Aderenti al Centro e potranno successivamente ammettere, deliberando a maggioranza assoluta dei presenti, altri studiosi dell'Università degli Studi di Macerata interessati ai temi di ricerca oggetto del Centro, oltre che personalità italiane e straniere le quali si siano distinte nel campo degli studi e nelle attività inerenti le tematiche oggetto del Centro.
- Esperti e personalità italiane e straniere di particolare prestigio, distintisi nel campo degli studi sulle tematiche oggetto del Centro, possono essere invitati a partecipare alle attività del Centro in qualità di ospiti.
Art. 5. PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
- Alle attività amministrative necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca del Centro provvede il personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento di Economia e Diritto.
Art. 6. ORGANIZZAZIONE
- Il Centro si avvale di:
- un Coordinatore;
- un Consiglio degli Aderenti.
Art. 7. IL COORDINATORE
- Il Coordinatore è un professore di ruolo o ricercatore a tempo pieno; viene eletto dal Consiglio degli aderenti al Centro a maggioranza semplice in apposita seduta convocata dal Direttore del Dipartimento presso il quale il Centro ha la propria sede amministrativa; dura in carica tre anni, è nominato dal Direttore del Dipartimento presso il quale ha sede il Centro ed è rinnovabile. Nel caso di impedimento temporaneo, il Coordinatore è sostituito dal professore di ruolo più anziano membro del Consiglio.
- Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:
- coordina e promuove le attività del Centro;
- sottoscrive le richieste di reperimento dei finanziamenti;
- nomina un coadiutore, che lo supporta ed affianca nelle attività;
- style="text-align: justify; ">predispone il programma delle attività del Centro ed elabora la proposta di budget di entrate e uscite relative all'anno finanziario di competenza;
- predispone, al termine dell'esercizio, una relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle spese sostenute;
- Sentiti gli aderenti al centro, è responsabile dell’avvio di collaborazioni con istituzioni pubbliche e private e altri centri di ricerca sulle tematiche del Centro, al fine di raggiungere gli obiettivi elencati all’articolo 2;
- Esprime il suo parere in merito alla proposta di partecipazione a progetti su bando competitivo nazionale e internazionale;
- Nomina le Commissioni scientifiche su proposta del Consiglio degli Aderenti.
Art. 8. LE COMMISSIONI SCIENTIFICHE
- Le Commissioni Scientifiche sono nominate dal Coordinatore su proposta del Consiglio degli Aderenti con il rispetto della rappresentanza di tutti i Dipartimenti aderenti al Centro. Le Commissioni sono composte da un numero di componenti pari al numero dei dipartimenti aderenti al Centro, più il Coordinatore.
- Le Commissioni Scientifiche possono cooptare personalità scientifiche ed esperti nonché rappresentanti di organismi pubblici o privati che collaborino con l'attività del Centro. Tali soggetti partecipano alle sedute delle Commissioni Scientifiche a scopo consultivo e non possono essere in numero superiore ad un terzo dei componenti effettivi delle Commissioni.
- Le Commissioni Scientifiche svolgono un’attività di supporto scientifico su temi specifici identificati dal Coordinatore.
Art. 9. IL CONSIGLIO DEGLI ADERENTI AL CENTRO
- Il Consiglio degli aderenti al Centro è composto secondo quanto previsto dall'articolo 4. Il Consiglio degli aderenti al Centro è convocato dal Coordinatore. L'adunanza può svolgersi anche attraverso l'uso di strumenti informatici (es. videoconferenza) al fine di determinare il computo dei presenti, escluse le sedute convocate per l’elezione del coordinatore. I membri del Consiglio possono farsi rappresentare per delega scritta, tranne che nei casi in cui è prevista l’elezione del coordinatore. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza (anche in audio/video collegamento ed anche a mezzo di delega) di almeno la metà più uno dei componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- Il Consiglio degli aderenti al Centro:
- elegge il Coordinatore;
- delibera l'istituzione di una o più Commissioni Scientifiche interne su specifiche tematiche di interesse del Centro, si occupino dell'implementazione delle attività del Centro e ne propone i componenti;
- approva, su proposta del Coordinatore, il programma annuale di attività del Centro e la relativa proposta di piano di spesa;
- approva la proposta di budget di entrate e uscite relative all'anno finanziario di competenza e la relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente, predisposti dal Coordinatore a norma dell'articolo 7, da sottoporre a ratifica del Consiglio del Dipartimento presso cui il Centro ha la propria sede amministrativa;
- delibera sulle proposte di attività del Centro; delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Coordinatore o dal Comitato Scientifico.
- Il Consiglio è convocato almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma delle attività del Centro, della proposta di budget preventivo e del rendiconto consuntivo. È altresì convocato ogni volta che il Coordinatore lo reputi necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.
Art. 10. RISORSE FINANZIARIE E GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE
- La gestione amministrativo-contabile dei fondi propri del Centro è affidata al Dipartimento di Economia e Diritto. I fondi a disposizione del Centro, contabilizzati nel budget del Dipartimento, sono gestiti dallo stesso con chiara evidenza del coinvolgimento del Centro.
- Il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
- finanziamenti che otterranno i progetti di ricerca presentati per conto del Centro dai suoi componenti;
- liberalità e contributi da parte di privati e di enti pubblici, fondazioni, aziende di credito, locali, nazionali e internazionali;
- eventuali introiti relativi alla vendita di pubblicazioni proprie o delle quote di adesione alle attività formative;
- eventuali finanziamenti stanziati dal Dipartimento di Economia e Diritto o da altri dipartimenti dell'Ateneo.
Art. 11. DURATA
- Il Centro ha durata illimitata. In caso di cessazione delle attività le risorse in uso restano totalmente acquisite dal Dipartimento di Economia e Diritto.