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Sezioni

Statuto

Art. 1. ISTITUZIONE

  1. Presso l'Università degli studi di Macerata è costituito, su iniziativa del Dipartimento di Economia e Diritto, del Dipartimento di Giurisprudenza, del Dipartimento di Scienze della Formazione, Beni culturali e Turismo. del Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali il Centro di ricerca Interdipartimentale denominato “Centro di Ricerca per la Valutazione delle Politiche Territoriali”.

 

Art. 2. FINALITA’

  1. Il Centro interdipartimentale persegue finalità conoscitive, descrittive, interpretative, propositive, formative ed educative (ricerca applicata, in particolare, con riferimento alle opportunità di sviluppo territoriale).
  2. Il Centro agisce quale catalizzatore e promotore di attività di ricerca su temi collegati alle politiche territoriali.
  3. Il Centro dedica particolare attenzione alle politiche territoriali successive ad eventi di calamità.
  4. Sono finalità specifiche del Centro:
    1. lo svolgimento di ricerche transdisciplinari sul tema della dinamica delle connessioni fra i luoghi e le relazioni sociali, il patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico, i sistemi produttivi locali, gli assetti istituzionali;
    2. la promozione di metodiche innovative di indagine riguardanti i nessi tra eventi naturali, società e territorio, attraverso l’adozione di approcci multifocali;
    3. la progettazione di strategie sostenibili con riferimento delle conseguenze sul territorio degli eventi di calamità e delle politiche successive di rivalorizzazione territoriale che ne possono seguire, in riferimento a molteplici dimensioni e diverse leve: antropologica, archeologica, tecnologica, culturale, sociale, demografica, tributaria ed economica;
    4. l’elaborazione di scenari e linee strategiche di intervento e valorizzazione del territorio, anche in sinergia con le iniziative già previste dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne.
  5. Gli obiettivi del Centro sono realizzati mediante le seguenti attività:
    1. la ricerca empirica, teorica e applicativa;
    2. la promozione della partecipazione dei docenti dell'Ateneo a bandi di ricerca europei o nazionali attraverso lo sviluppo di analisi e progetti connessi alle politiche territoriali;
    3. l’attivazione e il mantenimento di rapporti e di forme di collaborazione con enti pubblici e privati e con istituzioni similari in Italia e all'estero;
    4. la promozione o partecipazione diretta a convegni, seminari, cicli di conferenze, mostre, pubblicazioni, corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, summer school;
    5. l'istituzione di borse di studio.
  6. Il Centro si dota di una pagina web integrata nel sito di Ateneo per dare visibilità e promuovere le proprie iniziative e finalità.

 

Art. 3. SEDE

  1. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Economia e diritto dell'Università degli Studi di Macerata.

 

Art. 4. COMPONENTI

  1. Il Centro è costituito con la partecipazione stabile di almeno 12 docenti, professori e ricercatori, dell'Università degli Studi di Macerata che ne facciano richiesta.
  2. Fanno parte del Centro i professori e i ricercatori dell'Università degli Studi di Macerata incardinati nel Dipartimento di Economia e Diritto, nel Dipartimento di Giurisprudenza, nel Dipartimento di Scienze della Formazione, beni culturali e Turismo, nel Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali.
  3. I membri del Centro costituiscono il Consiglio degli Aderenti al Centro e potranno successivamente ammettere, deliberando a maggioranza assoluta dei presenti, altri studiosi dell'Università degli Studi di Macerata interessati ai temi di ricerca oggetto del Centro, oltre che personalità italiane e straniere le quali si siano distinte nel campo degli studi e nelle attività inerenti le tematiche oggetto del Centro.
  4. Esperti e personalità italiane e straniere di particolare prestigio, distintisi nel campo degli studi sulle tematiche oggetto del Centro, possono essere invitati a partecipare alle attività del Centro in qualità di ospiti.

 

Art. 5. PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

  1. Alle attività amministrative necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca del Centro provvede il personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento di Economia e Diritto.

 

Art. 6. ORGANIZZAZIONE

  1. Il Centro si avvale di:
    1. un Coordinatore;
    1. un Consiglio degli Aderenti.

 

Art. 7. IL COORDINATORE

  1. Il Coordinatore è un professore di ruolo o ricercatore a tempo pieno; viene eletto dal Consiglio degli aderenti al Centro a maggioranza semplice in apposita seduta convocata dal Direttore del Dipartimento presso il quale il Centro ha la propria sede amministrativa; dura in carica tre anni, è nominato dal Direttore del Dipartimento presso il quale ha sede il Centro ed è rinnovabile. Nel caso di impedimento temporaneo, il Coordinatore è sostituito dal professore di ruolo più anziano membro del Consiglio.
  2. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:
    1. coordina e promuove le attività del Centro;
    2. sottoscrive le richieste di reperimento dei finanziamenti;
    3. nomina un coadiutore, che lo supporta ed affianca nelle attività;
    4. style="text-align: justify; ">predispone il programma delle attività del Centro ed elabora la proposta di budget di entrate e uscite relative all'anno finanziario di competenza;
    5. predispone, al termine dell'esercizio, una relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle spese sostenute;
    6. Sentiti gli aderenti al centro, è responsabile dell’avvio di collaborazioni con istituzioni pubbliche e private e altri centri di ricerca sulle tematiche del Centro, al fine di raggiungere gli obiettivi elencati all’articolo 2;
    7. Esprime il suo parere in merito alla proposta di partecipazione a progetti su bando competitivo nazionale e internazionale;
    8. Nomina le Commissioni scientifiche su proposta del Consiglio degli Aderenti.

 


Art. 8. LE COMMISSIONI SCIENTIFICHE

  1. Le Commissioni Scientifiche sono nominate dal Coordinatore su proposta del Consiglio degli Aderenti con il rispetto della rappresentanza di tutti i Dipartimenti aderenti al Centro. Le Commissioni sono composte da un numero di componenti pari al numero dei dipartimenti aderenti al Centro, più il Coordinatore.
  2. Le Commissioni Scientifiche possono cooptare personalità scientifiche ed esperti nonché rappresentanti di organismi pubblici o privati che collaborino con l'attività del Centro. Tali soggetti partecipano alle sedute delle Commissioni Scientifiche a scopo consultivo e non possono essere in numero superiore ad un terzo dei componenti effettivi delle Commissioni.
  3. Le Commissioni Scientifiche svolgono un’attività di supporto scientifico su temi specifici identificati dal Coordinatore.

 


Art. 9. IL CONSIGLIO DEGLI ADERENTI AL CENTRO

  1. Il Consiglio degli aderenti al Centro è composto secondo quanto previsto dall'articolo 4. Il Consiglio degli aderenti al Centro è convocato dal Coordinatore. L'adunanza può svolgersi anche attraverso l'uso di strumenti informatici (es. videoconferenza) al fine di determinare il computo dei presenti, escluse le sedute convocate per l’elezione del coordinatore. I membri del Consiglio possono farsi rappresentare per delega scritta, tranne che nei casi in cui è prevista l’elezione del coordinatore. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza (anche in audio/video collegamento ed anche a mezzo di delega) di almeno la metà più uno dei componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
  2. Il Consiglio degli aderenti al Centro:
    1. elegge il Coordinatore;
    2. delibera l'istituzione di una o più Commissioni Scientifiche interne su specifiche tematiche di interesse del Centro, si occupino dell'implementazione delle attività del Centro e ne propone i componenti;
    3. approva, su proposta del Coordinatore, il programma annuale di attività del Centro e la relativa proposta di piano di spesa;
    4. approva la proposta di budget di entrate e uscite relative all'anno finanziario di competenza e la relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente, predisposti dal Coordinatore a norma dell'articolo 7, da sottoporre a ratifica del Consiglio del Dipartimento presso cui il Centro ha la propria sede amministrativa;
    5. delibera sulle proposte di attività del Centro; delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Coordinatore o dal Comitato Scientifico.
  3. Il Consiglio è convocato almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma delle attività del Centro, della proposta di budget preventivo e del rendiconto consuntivo. È altresì convocato ogni volta che il Coordinatore lo reputi necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.
  4.  

    Art. 10. RISORSE FINANZIARIE E GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE

  1. La gestione amministrativo-contabile dei fondi propri del Centro è affidata al Dipartimento di Economia e Diritto. I fondi a disposizione del Centro, contabilizzati nel budget del Dipartimento, sono gestiti dallo stesso con chiara evidenza del coinvolgimento del Centro.
  2. Il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
    1. finanziamenti che otterranno i progetti di ricerca presentati per conto del Centro dai suoi componenti;
    2. liberalità e contributi da parte di privati e di enti pubblici, fondazioni, aziende di credito, locali, nazionali e internazionali;
    3. eventuali introiti relativi alla vendita di pubblicazioni proprie o delle quote di adesione alle attività formative;
    4. eventuali finanziamenti stanziati dal Dipartimento di Economia e Diritto o da altri dipartimenti dell'Ateneo.

     


    Art. 11. DURATA

  1. Il Centro ha durata illimitata. In caso di cessazione delle attività le risorse in uso restano totalmente acquisite dal Dipartimento di Economia e Diritto.

     


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