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Home Didattica Esame di Stato Dottore Commercialista, Esperto Contabile, Revisore Legale

Dottore Commercialista, Esperto Contabile, Revisore Legale

In ottemperanza al D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”, e in seguito alle innovazioni contenute nella legge 24 marzo 2012, n. 27 l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile viene conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio della durata di 18 mesi.

Per ciascun Ordine territoriale è istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell'Ordine medesimo, suddiviso in due sezioni, denominate rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo, previo superamento dell'esame di abilitazione.

Con ordinanza del Ministero dell'Università e della Ricerca vengono indette ogni anno due sessioni di esame di abilitazione all'esercizio della professione. In ciascuna sessione si svolgono esami distinti per l'accesso alle Sezioni A (commercialisti) e B (esperti contabili) dell'Albo.

  • Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo.
  • Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono partecipare all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.

 

L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A (Commercialisti) dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

  • tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;
  • una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale. L'accertamento della conoscenza di quest'ultimo gruppo di materie dovrà essere limitato alle esigenze della professione di Dottore Commercialista ed a quelle del controllo della contabilità e dei bilanci.

Le 3 prove scritte consistono in:

  • una prima prova vertente su materie aziendali ed una seconda prova scritta vertente su materie giuridiche (come da tabella seguente);
  • una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.
Materie aziendali della 1° prova scritta:Materie giuridiche della 2° prova scritta:
- Ragioneria generale e applicata - Diritto privato
- Revisione aziendale - Diritto commerciale
- Tecnica industriale e commerciale - Diritto fallimentare
- Tecnica bancaria - Diritto tributario
- Tecnica professionale - Diritto del lavoro e della previdenza sociale.
- Finanza aziendale - Diritto processuale civile

Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all'art. 43 del D. Lgs. 139/2005.

 

L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B (Esperti Contabili) dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

  • tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, e dall'art. 4 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88;
  • una prova orale, avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonchè aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Le 3 prove scritte consistono in:

  • una prima prova vertente su materie aziendali ed una seconda prova scritta vertente su materie non solo giuridiche (come da tabella seguente);
  • una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.
Materie aziendali della 1° prova scritta:Materie della 2° prova scritta:
- Contabilità generale - Diritto civile e commerciale
- Contabilità analitica e di gestione - Diritto fallimentare
- Disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati - Diritto tributario
- Controllo della contabilità e dei bilanci - Diritto del lavoro e della previdenza sociale

- Sistemi di informazione ed informatica

- Economia politica ed aziendale
- Principi fondamentali di gestione finanziaria
- Matematica e statistica

Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all'art. 43 del D. Lgs. 139/2005.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno superato le prove scritte conseguendo il punteggio minimo previsto. La prova orale avrà la durata di non meno di venti minuti. Il candidato dichiarato non idoneo può sostenere gli esami nella sessione successiva.

 

Abilitazione alla professione di Revisore Legale

Ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63, concernente il “Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale”, è possibile sostenere le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della Revisione Legale, all’interno delle sessioni degli esami di Stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile indette presso l’Università degli Studi di Trento.

Possono partecipare alle prove integrative:

a) coloro che intendono abilitarsi alle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile;
b) coloro che hanno già superato l'esame di Stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

Caso a):
- i candidati potranno espletare le prove integrative per Revisore Legale solamente dopo aver ottenuto l’abilitazione alla professione oggetto dell’Esame di abilitazione
- le prove integrative potranno essere svolte unicamente presso lo stesso Ateneo dove si sosterranno gli Esami di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o di Esperto Contabile.

Caso b):
è possibile richiedere di espletare le prove integrative utili per l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali, presso uno qualsiasi degli Atenei sede dei predetti Esami di Stato.

Le prove integrative si svolgono in apposite giornate dedicate agli aspiranti revisori, all'interno delle sessioni d'esame per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, secondo le modalità previste dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139.

Le prove integrative consistono in una prova scritta, che comprende un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale, e una prova orale.

Le materie su cui verteranno le prove integrative sono le seguenti:

  • gestione del rischio e del controllo interno;
  • principi di revisione nazionali e internazionali;
  • disciplina della revisione legale;
  • deontologia professionale ed indipendenza;
  • tecnica professionale della revisione.

 

N.B. Come indicato alla pagina dedicata del MEF:

"In base alle disposizioni transitorie del D.M. n. 63 del 2016, restano esonerati dall’esame di idoneità professionale i dottori commercialisti e gli esperti contabili che hanno superato la sessione d’esami per l’accesso alla professione indetta con l’ordinanza ministeriale 1 marzo 2016, n. 110, o anteriore. Resta fermo il possesso, al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, dei seguenti requisiti:

  • svolgimento del tirocinio triennale, comprovato da relativo attestato ai sensi del D.M. 25 giugno 2012, n. 146;
  • requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
  • titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145."

 

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